
Cessione del credito
del 50% o 65%
L’Ecobonus 2021
è costituito da una serie di detrazioni fiscali che il contribuente può sfruttare sugli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale, valida ai fini IRPEF, riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Il bonus in commento riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (come previsto dalla Legge di bilancio 2021). I soggetti beneficiari, ovvero, persone fisiche fisiche, condomini ed enti del terzo settore hanno la possibilità di:
- Sfruttare direttamente l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, ripartendo il bonus in 5 rate annuali di pari importo;
- Ottenere uno sconto dall’impresa che effettua i lavori di importo massimo del 100% dei lavori;
- Cedere il credito di imposta ad istituti bancari o finanziari o ai fornitori.
Si tratta, essenzialmente, di tre possibilità che hanno effetti diversi per il contribuente. Si tratta di tre possibilità valide ma che comportano conseguenze finanziarie differenti. All’interno di questo articolo ho deciso di raccogliere le principali informazioni che possono esserti utili per chiarire come applicare questo tipo di agevolazioni. La guida ha un taglio pratico e vuole essere di aiuto nel districarsi nella complessità di questa normativa. Per questo motivo se hai altre informazioni pratiche che ritieni possano essere utili anche ad altri lettori puoi condividerle nei commenti. Vediamo adesso tutti gli aspetti in dettaglio.
Che cos’è l’ecobonus 2021?
L’Ecobonus indica le detrazioni fiscali concesse ai fini IRPEF in relazione agli interventi edili ed impiantistici che hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici all’interno di edifici esistenti. L’obiettivo del Governo con l’introduzione di questi bonus è quello di:
- Incentivare il settore dell’edilizia in Italia e tutto il suo indotto;
- Superare l’utilizzo di combustibili fossili a vantaggio di fonti energetiche rinnovabili.
Sostanzialmente, a seconda della tipologia di intervento di riqualificazione effettuato dal contribuente questi ha la possibilità di ricevere indietro una percentuale della spesa. Si tratta del 50%, del 65% o del 110% di quanto sostenuto. Le detrazioni del 50% e del 65% si possono ottenere a seconda della tipologia di intervento effettuato, mentre la detrazione del 110% (la più conveniente, ma anche la più complicata da ottenere) è legata ad un’ulteriore forma di bonus ottenibile (legata all’effettuazione di interventi definiti “trainanti“). Su tutte le tipologie di bonus, con modalità ed adempimenti diversi, è possibile optare per lo sconto in fattura, la cessione del credito o l’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.mpio:
Immagina di effettuare un’intervento sulla tua abitazione di riqualificazione energetica e di spendere 10.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione. L’agevolazione ottenibile è quella del 65% della spese sostenuta (6.500 euro, ovvero il 65% di 10.000), che possono essere fruiti in rate annuali (10) oppure immediatamente con sconto in fattura o cessione del credito.
Esempio:
Immagina di effettuare un’intervento sulla tua abitazione di riqualificazione energetica e di spendere 10.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione. L’agevolazione ottenibile è quella del 65% della spese sostenuta (6.500 euro, ovvero il 65% di 10.000), che possono essere fruiti in rate annuali (10) oppure immediatamente con sconto in fattura o cessione del credito.
Chi può usufruire dell’ecobonus 2021?
Possono usufruire delle detrazioni Ecobonus al 65% o al 50% tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), residenti o non residenti, nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa ed anche i titolari di reddito di impresa.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, infatti, possiamo schematizzare che i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono:
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e i nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (Risoluzione n. 340/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate).
- Locatari (affittuari) o comodatari;
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- Associazioni tra professionisti;
- Gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (Risoluzione n. 64/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate).
La regola per l’ottenimento della detrazione fiscale
La detrazione IRPEF legata all’Ecobonus spetta al soggetto che effettua il pagamento della fattura mediante bonifico parlante. Questo soggetto deve essere titolare di un diritto reale, come detto in precedenza.
Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, può beneficiare interamente dell’agevolazione, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture.
Quali sono gli interventi detraibili al 65% per l’ecobonus?
In relazione al sostenimento delle spese in relazione agli interventi sotto indicati è possibile ottenere un rimborso del 65% della spesa sostenuta (art. 14 D.L. n. 63/13) per la riqualificazione energetica degli edifici. Gli interventi agevolati al 65% sono i seguenti:
- Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
- L’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In pratica, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento;
- Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.;
- Gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Questi dispositivi, mediante la fornitura periodica dei dati, dovranno indicarti le condizioni di funzionamento correnti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
- Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010;
- Gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise “efficienza energetica” o “requisiti ecobonus“;
- L’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- Infine, la building automation.
Requisito indispensabile al fine di ottenere la detrazione IRPEF del 65% in relazione a questi interventi è l’ottenimento dell’asseverazione rilasciata da parte di professionisti abilitati ed il rilascio della Attestazione di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio.
Quali sono gli interventi detraibili al 50% per l’ecobonus?
Tra gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione IRPEF del 50% (art. 14 D.L. n. 63/13) vi sono i seguenti:
- L’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;
- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- L’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
In realtà, esistono ulteriori aliquote. Difatti, se l’intervento riguarda il cappotto termico e la coibentazione del tetto di un condominio, l’aliquota di detrazione passa dal 70% all’85%.
Ecobonus 2021: qual è l’importo massimo detraibile?
I massimali di spesa per il risparmio energetico sono variabili, in base alla tipologia di intervento. In generale possiamo dire che le spese vengono restituite in 10 anni. L’unica eccezione riguarda il Superbonus al 110%, che viene recuperato in soli 5 anni. Vediamo, quindi, nella tabella seguente l’importo massimo detraibile per ogni tipologia di intervento:
Se la spesa per i lavori è sostenuta da più soggetti, dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale delle persone interessate alla detrazione fiscale.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, è necessario indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino, che effettui il pagamento.
NB: fonte dei dai sito fiscomania.com https://www.https://fiscomania.com/ecobonus-detrazioni-50-65-110/
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